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Whistleblowing

Che cos’è il whistleblowing

Il whistleblowing è un istituto giuridico introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”

Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti e circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che si sia verificata un’irregolarità o un fatto illecito.

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti, finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto. Il decreto è entrato in vigore il 30/03/2023 e le disposizioni hanno effetto a partire dal 15/07/2023: costituisce la più recente fonte normativa in materia, attuando nell’ordinamento italiano la Direttiva Europea n. 1937/2019 (che sostituisce le disposizioni già previste dalla legge n. 179/2017 e dalla legge n. 190/2012 per il settore pubblico).

Le nuove disposizioni rafforzano le tutele vigenti in materia di riservatezza, raccomandando fortemente l’utilizzo di applicazioni web dotate di un protocollo di sicurezza crittografica, idoneo a garantire in modo rafforzato la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata.

 

A cosa serve

Il whistleblowing rappresenta uno strumento per contrastare i fenomeni corruttivi.

É evidente come i primi in grado di rilevare comportamenti o situazioni anomale all’interno di un’impresa o di un ente pubblico siano spesso coloro che vi lavorano e che sono in una posizione privilegiata per segnalare queste irregolarità.

Tuttavia spesso il dipendente preferisce non esporsi per timore di subire ripercussioni.

L’ANAC ha più volte ribadito l’importanza di questo canale informativo quale imprescindibile veicolo per scongiurare o arrestare tempestivamente la commissione di fatti illeciti, sottolineando al contempo l’importanza degli strumenti di tutela dell’identità dell’informatore forniti dalla norma, che incoraggiano in tal modo eventuali whistleblowers che desiderino preservare la riservatezza.

 

Chi è il whistleblower

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

  • dipendenti pubblici;
  • lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

 

Chi è il soggetto incaricato di gestire le segnalazioni?

Il D. Lgs 24/2023, all’articolo 4, comma 5, prevede che i soggetti del settore pubblico cui è fatto obbligo di prevedere la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) affidano a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna. A tal riguardo si ricorda che in base alla Delibera ANAC 430/2016: “tenuto conto dell’articolazione periferica del sistema scolastico e dei rapporti che intercorrono tra le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione ministeriale, si ritiene di individuare il RPC nel Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, nel coordinatore regionale. Considerato l’ambito territoriale particolarmente esteso, al fine di agevolare il RPC, i dirigenti di ambito territoriale operano quali referenti del RPC”. Pertanto, in ambito scolastico, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al RPCT ossia l’USR di riferimento.

 

Cosa succede se scrivo direttamente alla scuola?

Il D. Lgs. 24/2023, all’articolo 4, comma 6, prevede che, se la segnalazione interna è presentata ad un soggetto diverso dal RPCT (ossia ad esempio la scuola), quest’ultima è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Per questo motivo, pur ricordando l’obbligo di segnalazione direttamente al RPCT individuato nell’USR di riferimento, qualora il segnalante scrivesse al presente Istituto Scolastico, quest’ultimo avrà premura di trasmettere la segnalazione nei tempi e modi previsti per legge al soggetto competente.

 

Quando si può segnalare

Si può segnalare nei seguenti casi:

  • quando il rapporto giuridico è in corso;
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite
  • durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto.

 

Cosa si può segnalare

Si possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

 

Cosa NON rientra nel whistleblowing

Non rientrano nel whistleblowing:

  • fatti e situazioni non conosciuti direttamente, ma riferiti da terzi;
  • segnalazioni di rilevanza penale, già all’attenzione dell’Autorità giudiziaria;
  • segnalazioni non provenienti da docenti, personale ATA, dirigenti scolastici o comunque pubblici dipendenti;
  • segnalazioni generiche e poco circostanziate;
  • segnalazioni di fatti ed episodi che non abbiamo a che fare con la corruzione.

 

Applicazione alla realtà scolastica

La norma si applica anche alla scuola: docenti, personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti che abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare eventuali segnalazioni.

Il Decreto Legislativo 24/2023 stabilisce che gli enti pubblici che abbiano l’obbligo di prevedere la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest’ultimo, anche nell’ipotesi di condivisione, la gestione del canale di segnalazione interna.

Poiché con la Delibera n. 430/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) per le istituzioni scolastiche nel Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR), è a quest’ultimo che vanno inviate le segnalazioni interne di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole, come di seguito specificato.

 

I quattro canali di segnalazione

La norma prevede quattro diversi canali di segnalazione:

1) SEGNALAZIONE INTERNA: Come sopra indicato, per le scuole la norma prevede che il canale di segnalazione interna sia di competenza del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR), in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Pertanto la prima segnalazione, quella interna, va effettuata presso l’USR. A tal fine, l’USR per la Campania ha indicato la procedura nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per le Istituzioni Scolastiche della Regione Campania pubblicato, unitamente agli allegati, nell’area di riferimento di Amministrazione Trasparente del proprio sito.

Questo il link alla pagina di Amministrazione Trasparente dell’USR per la Campania:

https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_ufficio_scolastico_regionale_per_la_campania

2) SEGNALAZIONE ESTERNA: Se non si ha risposta entro 3 mesi (6 in casi particolari) è possibile riportare la propria segnalazione l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): l’ANAC, infatti, è l’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato. A tal fine, l’ANAC si è dotata di una applicazione informatica, che garantisce la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante mediante protocollo di crittografia

Questo il link alla pagina con le indicazioni dell’ANAC per effettuare la segnalazione esterna:

https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Questo il link diretto alla pagina con l’applicazione dell’ANAC per la segnalazione esterna:

https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/

3) DIVULGAZIONE PUBBLICA: In caso di mancata risposta passati 3 mesi (6 in casi particolari) è possibile effettuare una denuncia pubblica.

La divulgazione pubblica può essere sia anonima che pubblica: in caso di denuncia anonima l’ANAC la gestirà come una nuova denuncia, non potendola abbinare a una in essere. In caso di denuncia non anonima sarà invece abbinata alla segnalazione esterna precedentemente fatta.

4) DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA O CONTABILE (secondo le modalità consuete).

 

Quale canale scegliere

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

 

Come viene protetta la riservatezza del segnalante?

  • Il segnalante può decidere di non rimanere anonimo. In questo caso, l'identità del segnalante, non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante
  • La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato
  • La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante

 

Cosa si intende per ritorsione?

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

 

Alcuni esempi di comportamenti ritorsivi

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa
  • le note di merito negative o le referenze negative
  • l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria
  • la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo

 

A chi si estende la protezione?

La protezione si applica anche:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo)
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

 

Principali riferimenti normativi

Questi i principali riferimenti normativi:

  • Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
  • Delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016, "Determinazione Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"; 
  • Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/1937 del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
  • Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Non sono presenti allegati.